L’Autoscuola Mori è a disposizione dei suoi clienti per i seguenti servizi (selezionare il servizio per le informazioni complete):

Servizi per la scuola di guida

  • Corsi patente categoria A-B-C-D-E
  • Corsi patentino ciclomotore (patente Am)
  • Corsi conseguimento Carta Qualificazione Conducente merci/persone
  • Corsi rinnovo Carta Qualificazione Conducente merci/persone
  • Corsi recupero punti patente



Servizi per l’automobilista

Rinnovo patente con assistenza medica in sede


Dal 09 gennaio 2014 è cambiata la procedura per il rinnovo della patente di guida.

Sono due le novità introdotte:

  • la patente avrà scadenza il giorno del tuo compleanno
  • ad ogni rinnovo verrà emessa una patente nuova

Documenti da presentare:

  • patente
  • carta identità
  • tessera sanitaria
  • 1 fototessera senza occhiali con sfondo chiaro (se non disponibile la possiamo fare in autoscuola senza costi aggiuntivi).

Una volta superata la visita medica, verrà rilasciato un permesso provvisorio di circolazione e in 48 ore la patente nuova sarà pronta.

Giorni visite mediche (la visita deve essere prenotata)

Sede di Bedizzole:
tutti i lunedì dalle ore 18.45

Sede di Calcinato:
tutti i martedì dalle ore 17.45

Sede di Lonato del Garda:
tutti i mercoledì dalle ore 17.15
tutti i venerdì dalle ore 18.30

Per ulteriori informazioni o situazioni particolari (patologie varie, ultraottantenni, sospensioni per guida in stato ebrezza negli ultimi anni, età prossima ai 60 anni cat. D/E o ai 65 per la cat C/CE) contattare i nostri uffici.

Duplicato patente per deterioramento o smarrimento

DOCUMENTI NECESSARI PER IL DUPLICATO PATENTE DETERIORATA:

  • patente di guida
  • carta di identità
  • codice fiscale
  • permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari
  • se contestualmente al duplicato si effettua anche il rinnovo, n. 2 foto formato tessera con sfondo chiaro
  • senza rinnovo, n. 3 foto formato tessera con sfondo chiaro di cui una AUTENTICATA PRESSO L’ANAGRAFE IN COMUNE

IN CASO DI FURTO O SMARRIMENTO DELLA PATENTE servono anche i seguenti documenti:

  • denuncia originale di smarrimento
  • dichiarazione di non duplicabilità del documento rilasciata dalle forze dell’ordine che hanno ricevuto la denuncia

Conversione patente comunitaria

STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA O DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO:
AUSTRIA – BELGIO – BULGARIA – CIPRO – CROAZIA – DANIMARCA – ESTONIA – FINLANDIA – FRANCIA – GERMANIA – IRLANDA – ISLANDA – LETTONIA – LIECHTENSTEIN – LITUANIA – LUSSEMBURGO – MALTA – NORVEGIA – PAESI BASSI – POLONIA – PORTOGALLO – PUBBLICA CECA – REPUBBLICA SLOVACCA – ROMANIA – SLOVENIA – SPAGNA – SVEZIA – UNGHERIA

Dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 25/01/2013 art. 11: La patente rilasciata da uno stato membro dell’UE è riconosciuta dal nostro ordinamento ed equivale ad una patente nazionale. Il titolare di questa patente può utilizzarla sul territorio italiano senza essere obbligato a convertirla in patente nazionale.

Tuttavia l’obbligo di conversione in patente italiana ricorre nei seguenti casi:

  • Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, senza limiti di validità amministrativa, deve convertire la sua patente entro due anni dalla data dell’acquisizione di detta residenza.
  • Il titolare di patente già residente in Italia alla data del 19 gennaio 2013, avrebbe dovuto convertire la sua patente entro il 19 gennaio 2015 e cioè nei due anni dalla data di entrata in vigore della nuova normativa (Circolare Prot. n. 300/A/1577/14/109/12/2 del 3/4/2014).
  • il suo titolare è stato oggetto di provvedimento di revisione della patente comunitaria ai sensi dell’art. 128 C.d.S.

    NON E’ POSSIBILE CHIEDERE LA CONVERSIONE DI UNA PATENTE COMUNITARIA RILASCIATA A SEGUITO DI CONVERSIONE DI UNA PATENTE NON CONVERTIBILE (ai cittadini extracomunitari, cittadini di uno stato con cui non vi sono le condizioni di reciprocità, è richiesta una dichiarazione del consolato che dimostri che la patente comunitaria è stata conseguida a seguito di un esame).

      DOCUMENTI NECESSARI:
  • n. 2 fotografie formato tessera con sfondo chiaro, senza copricapo e senza occhiali
  • fotocopia della carta di identità
  • tessera sanitaria o codice fiscale
  • certificato anamnestico rilasciato da medico di base
  • certificato medico in bollo rilasciato da un ufficiale sanitario (la visita si effettua in autoscuola)

    La visita medica è obbligatoria se la patente comunitaria è scaduta di validità; in questo caso occorre produrre l’attestazione di titolarità della patente riportante tutti i dati del documento di guida e la dicitura che la patente non è soggetta a provvedimenti sanzionatori
    È possibile presentare la conversione senza certificato medico.
    In questo caso la scadenza della patente italiana verrà determinata nel seguente modo:

  • per patente comunitaria con scadenza conforme a quella italiana verrà riportata la scadenza della patente estera
  • per patente comunitaria con scadenza illimitata o non conforme a quella italiana:
  • se il titolare è residente prima del 19/01/2013 allora è obbligatorio il certificato medico
  • se il titolare è residente dal 19/01/2013 allora verrà rilasciata la patente italiana con validità di due anni dalla data di acquisizione della residenza.

Conversione patente extracomunitaria

La circolazione con la patente extracomunitaria convertibile o non convertibile è consentita solo per un anno a partire dalla data di prima residenza in Italia, accompagnando alla patente nazionale una patente internazionale oppure una traduzione legalizzata della patente nazionale.

REQUISITI NECESSARI PER LA CONVERSIONE

  • patente estera rilasciata da uno Stato che ha raggiunto accordi di reciprocità con l’Italia (ELENCO PAESI)
  • patente estera conseguita all’estero prima di ottenere la residenza in Italia
  • patente estera in corso di validità.

DOCUMENTI NECESSARI:

  • n. 2 fotografie formato tessera con sfondo chiaro, senza copricapo e senza occhiali
  • fotocopia della carta di identità
  • tessera sanitaria o codice fiscale
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione di accettazione dell’eventuale esame di revisione (si firma in autoscuola)
  • dichiarazione di autenticità rilasciata dal Consolato o dall’Ambasciata con firma autenticata dalla Prefettura (l’autentica va richiesta all’ufficio Legalizzazioni, ex caserma Randaccio in via Calatafimi il lunedì, il martedì e il giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00)
  • certificato di residenza storico da cui risulta la data di prima residenza in Italia
  • certificato anamnestico rilasciato dal medico di base
  • certificato medico in bollo rilasciato da un ufficiale sanitario (la visita si effettua in autoscuola)

 

A seconda del Paese che ha rilasciato la patente estera potrebbero essere necessari documenti o requisiti diversi da quelli sopra elencati.
Si consiglia di contattare i nostri uffici per maggiori informazioni.ESAME DI REVISIONE A SEGUITO DI CONVERSIONE
Se il richiedente ha la residenza da più di quattro anni si presenta normale richiesta di conversione estera.
La procedura è la seguente:

  • viene rilasciata la patente italiana e la patente estera viene spedita all’ambasciata di competenza
  • al titolare viene spedita la lettera di revisione sulla nuova patente italiana
    In caso di esito negativo dell’esame la patente italiana viene revocata e la patente estera non viene restituita.
    Il titolare non potrà più richiedere la conversione ma potrà presentare domanda di foglio rosa allegando il decreto di revoca.
    Attenzione: al titolare di una patente cat. B italiana conseguita per esame che richiede la conversione di una patente superiore e viene respinto all’esame di revisione verrà revocata anche la patente di cat. B.

 

Rilascio patente internazionale

Per guidare sulle strade dei paesi appartenenti all’Unione Europea è sufficiente la patente italiana.

Se si intende condurre veicoli in un Paese extracomunitario è necessario, generalmente, richiedere il Permesso internazionale di guida (denominato anche Patente internazionale) da accompagnare ed esibire insieme alla patente nazionale in corso di validità.

Esistono due distinti modelli di patente internazionale:

il modello “Convenzione di Ginevra 1949”, che ha validità di 1 anno
il modello “Convenzione di Vienna 1968”, che ha validità di 3 anni

La validità di entrambi i modelli è sempre nei limiti di validità della patente italiana posseduta.

Alcuni paesi accettano entrambi i modelli, altri solo uno dei due.

In Italia è possibile ottenere sia l’uno che l’altro modello di permesso internazionale di guida.

Elenco degli stati extra UE che riconoscono il modello Vienna con validità tre anni come da circolare ministero dell’interno n. 39 del 29/05/1997

Bahamas Iran Repubblica Centrafricana
Bahrein Israele San Marino
Bielorussia Jugoslavia Senegal
Bosnia Erzegovina Kazakistan Seychelles
Brasile Kuwait Sud Africa
Costa d’Avorio Macedonia Svizzera
Croazia Marocco Tajikistan
Cuba Moldova Turkmenistan
Federazione Russa Monaco Ucraina
Filippine Niger Uruguay
Georgia Norvegia Uzbekistan
Guyana Pakistan Zaire
Zimbawe

Elenco Stati che riconoscono solo il modello Ginevra con validità un anno:
Burkina Faso
Canada Giappone
Stati Uniti: riconoscimento della patente italiana (Circolare 10815 del 06/05/2015)
Thailandia

Per maggiori approfondimenti consultare il sito Viaggiare Sicuri

Documenti da presentare per la richiesta della patente internazionale:

  • 1 fotografia
  • 1 fotografia autenticata in carta semplice
  • Fotocopia carta d’identità
  • Fotocopia della patente su cui siano chiaramente visibili i dati e la scadenza

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