La patente di guida  è un’autorizzazione amministrativa necessaria per la conduzione su strade pubbliche di un veicolo a motore. Viene rilasciata dopo che siano stati accertati i requisiti psicofisici, morali ed attitudinali della persona.

Con la patente italiana si può circolare liberamente in tutta l’Unione europea senza documenti aggiuntivi specifici (se non quelli di riconoscimento) e le patenti di tutti gli stati comunitari sono conformi ed ammesse in Italia. Per i conducenti muniti di patente non comunitaria, se questa non è conforme al modello ufficiale stabilito dalla convenzione di Vienna, è necessario che essa sia accompagnata da una traduzione ufficiale in lingua italiana. I cittadini extracomunitari, con patente estera non conforme, hanno l’obbligo di conseguire la patente italiana se risiedono in Italia da più di 1 anno.

Per la guida di tutti i veicoli circolanti su strada, eccetto velocipedi (biciclette) e veicoli a braccia, il Codice Della Strada richiede, oltre ai requisiti fisici e psichici anche determinati limiti minimi e massimi di età, che variano in funzione del tipo di veicolo condotto

La richiesta ed il rilascio della patente di guida in Italia puo’ essere effettuata da:

  • cittadini comunitari residenti in Italia e regolarmente soggiornanti, ai sensi delle disposizioni del DLG 6.2.2007 n. 30;
  • familiari cittadini comunitari, al seguito di cittadini comunitari residenti in Italia e regolarmente soggiornanti, ai sensi delle disposizioni del DLG 6.2.2007 n. 30;
  • familiari cittadini extracomunitari, al seguito di cittadini comunitari residenti in Italia e regolarmente soggiornanti, ai sensi delle disposizioni del DLG 6.2.2007 n. 30;
  • cittadini extracomunitari residenti in Italia e regolarmente soggiornanti e apolidi

I cittadini italiani iscritti registro AIRE (italiani residenti all’estero) non possono richiedere il rilascio per esame di patenti italiane (circolare n° 65/97 del 20/06/97).

REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO

Il conseguimento della patente di guida è subordinato alla valutazione di alcuni requisiti psicofisici : segue l’articolo del codice della strada che riguarda i requisiti necessari per il conseguimento della patente normale.

Art. 119

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 – Codice della strada)

Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida

  1. Non può ottenere la patente di guida o l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all’art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.
  2. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall’ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L’accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali . In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.
  3. 2-bis. L’accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BEe sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti nell’area della diabetologia e malattie del ricambio dell’unità sanitaria locale che indicheranno l’eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.
  4. L’accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l’esame di guida. (1)
  5. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi:
    • dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze;
    • di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati  adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;
    • di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri;
    • di coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida;
  1. d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell’espressione del giudizio finale.
  2. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Questi decide avvalendosi di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici della Società rete ferroviaria italiana Spa.
  3. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell’articolo 129, comma 2, e dell’articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi.
  4. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.
  5. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
    • i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;
    • le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
    • la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i trasporti terrestri. Può intervenire, ove richiesto dall’interessato, un medico di sua fiducia. Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati
    • i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D.
  1. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l’accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all’esercizio della professione ed iscritti all’albo professionale.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.

(1) La durata di validità dei certificati medici è stata estesa a sei mesi per effetto dell’art. 41 DPR n. 445/2000

REQUISITI MORALI

Per ottenere la patente di guida, il certificato di idoneità per ciclomotori ed il certificato di abilitazione professionale tipo KA occorre essere in possesso di determinati requisiti morali.

Si intende per possesso dei requisiti morali l’assenza delle situazioni ostative espressamente previste dall’art. 120 CDS

L’accertamento dei requisiti morali è preventivo al rilascio dei predetti documenti e ne impedisce il conseguimento al candidato che non possiede tali requisiti  realizzato mediante una procedura di interscambio informatico di dati fra il Ministero dell’interno e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Qualora venga accertata la mancanza di uno di tali requisiti  successivamente al conseguimento della patente  viene disposta la revoca della patente da parte del prefetto.

Ecco alcuni casi di revoca per mancanza dei requisiti morali:

La patente di guida, il certificato di idoneità per ciclomotori ed il certificato di abilitazione professionale tipo KA sono revocati per mancanza di requisiti morali ai seguenti soggetti:

  • condannati per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del testo unico di cui al DPR 9.10.1990;
  • interdetti legali condannati a pene detentive (art. 32 CP);
  • soggetti dichiarati tali dal giudice penale, con sentenza definitiva passata in giudicato:
    • delinquenti per tendenza(art. 108 CP);
    • delinquenti abituali (art. 102 CP): non sono compresi i contravventori abituali;
    • delinquenti professionali (art. 105 CP): non sono compresi i contravventori professionali.
  • soggetti sottoposti a misure di sicurezza personali, ossia a provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria contro persone dichiarate socialmente pericolose. Come ad esempio misure detentive (assegnazione a colonia agricola o casa di lavoro; ricovero in casa di cura e custodia, in manicomio giudiziario, in riformatorio giudiziario); non detentive (libertà vigilata, divieto di soggiorno, divieto di frequentare osterie, espulsione dello straniero);
  • soggetti sottoposti alle misure di prevenzione previste dall’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3.8.1988, n. 327, e dalla legge 31.5.1965, n. 575. Si tratta delle misure della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, cui si aggiunge l’eventuale divieto di soggiorno, e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di abituale dimora.

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